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Devi presentare la dichiarazione?

Si ricorda che la dichiarazione IMU dovrà essere presentata nei casi in cui si sono verificate variazioni di dati ed elementi che influiscono sul calcolo dell'imposta dovuta.

A decorrere dall'anno in corso la data di scadenza è stata ripristinata al 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui ha avuto inizio il possesso degli immobili o sono intervenute variazioni, come previsto dall'art.1, comma 769 della Legge di Bilancio 2020.

La dichiarazione può essere presentata:

  • mediante consegna ai Municipi o al Dipartimento Risorse Economiche in Via Ostiense n. 131/L;
  • con raccomandata senza ricevuta di ritorno, in busta chiusa recante la dicitura "Dichiarazione IMU ( con anno di riferimento)" indirizzata a:
    Dipartimento Risorse Economiche, Via Ostiense n. 131/L – 00154 Roma;
  • via fax al numero 0667103333 con allegata copia di un documento d’identità;
  • via mail con posta certificata a: protocollo.risorseeconomiche@pec.comune.roma.it.

Per ulteriori informazioni, si rimanda al portale di Roma Capitale


Evita inutili attese e perdite di tempo, richiedi l'appuntamento on-line

oppure chiamaci

Contact Center:

  • 060606 - (h 24, 7 giorni su 7)

È, inoltre, possibile chiedere informazioni e chiarimenti nonché trasmettere documentazione attraverso il Servizio Online


Per la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà vi invitiamo a consultare direttamente la pagina del sito di Roma Capitale 

Vi ricordiamo che i modelli possono essere presentati direttamente ad Æqua Roma o tramite i canali del servizio di Sportello a distanza.

I contribuenti che non sono riusciti ad effettuare il versamento nei termini possono avvalersi del ravvedimento operoso.

Le sanzioni per omesso o irregolare versamento sono ridotte, come segue:

  • ravvedimento sprint (entro14 giorni): 0,1% al giorno per giorni di ritardo 
    (in tali casi la sanzione del 15% è ulteriormente ridotta a 1/15 per ogni giorno di ritardo (1%);
  • ravvedimento breve  (entro 30 giorni): 1,5% (1/10 del minimo);
  • ravvedimento entro 90gg: (entro 90 giorni): 1,67% (1/9 del minimo);
  • ravvedimento trimestrale:  1,67% (1/9 del minimo);
  • ravvedimento lungo (entro un anno dalla violazione): 3,75% (1/8 del minimo);
  • ravvedimento biennale (entro due anni dalla violazione): 4,29% (1/7 del minimo);
  • ravvedimento ultra annuale: 5% (1/6 del minimo);
  • ravvedimento successivo a P.V.C.: 6% (1/5 del minimo).