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Domande frequenti CONTRAVVENZIONI


Quando è ammesso il pagamento ridotto della multa?

  • se si paga entro i primi 5 giorni dalla data di notifica si potrà contare, come detto, su uno sconto pari al 30% del valore della multa presente nel verbale e nel bollettino;
  • se si paga nell’arco temporale compreso tra il 6° giorno il 60° dalla data di notifica, si ha diritto ad una sanzione ridotta (solitamente indicata in percentuale nel verbale);
  • se, invece, il pagamento avviene dopo il 60° giorni, la legge prevede che la multa debba essere corrisposta in misura ordinaria, con importo pari alla metà del massimo della sanzione, che equivale al quadruplo della sanzione minima con l’aggiunta della maggiorazione semestrale degli interessi (interessi di mora 10% ogni 6 mesi).

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Come si calcola il perfezionamento della notifica?

In merito al conteggio dei termini di pagamento nella misura ridotta, altra casistica riguarda il caso della giacenza del verbale presso gli uffici postali o la casa comunale. Tale situazione si crea soprattutto quando il multato non ha ritirato la raccomandata, perchè magari non era in casa al momento della consegna da parte del postino o del messo comunale e nessun altro ha provveduto a riceverla per lui.

In questo caso, il perfezionamento si ha nel giorno effettivo del ritiro se questo avviene entro i primi 10 giorni o, comunque, per compiuta giacenza oltre tale soglia temporale. Quindi:

  • se la multa è ritirata entro i primi 10 giorni dall’avviso di giacenza consegnato al multato, i 5 giorni della misura ridotta iniziano a decorrere dal giorno successivo al ritiro;
  • se, invece, la multa viene ritirata oltre 10 giorni dall’avviso di giacenza, la data di effettiva notifica viene considerata il decimo giorno, quindi, i 5 giorni della misura ridotta iniziano a decorrere dall’undicesimo giorno dall’avviso di giacenza.

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Qual è la documentazione di base necessaria per presentare un’istanza di discarico della cartella in autotutela?

  • Modulo di istanza di discarico della cartella esattoriale, debitamente compilato e firmato. Il modulo è scaricabile dal sito www.comune.roma.it 

  • Documento d’identità del richiedente in corso di validità.

  • Se l’istanza viene presentata da persona diversa dal richiedente, delega + documento d’identità in corso di validità del delegante e del delegato

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Come posso dimostrare che non mi è stato notificato un verbale?

Per dimostrare il mancato perfezionamento della notifica, è possibile fare istanza di accesso agli atti. La Banca Dati Archivio Unico Sanzionatorio contiene il tracciato storico dei vari passaggi del Verbale (compresa l’eventuale ricezione da parte del cittadino). Per riscontrare la presenza, o meno, dei documenti comprovanti la notifica perfezionata del verbale che sostiene di non aver mai ricevuto.

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Ho erroneamento effettuato un versamento in un altro Municipio o su C/C errato (COSAP invece che CIP o CIP anzichè COSAP)

Presentare istanza allegando copia del versamento e copia della richiesta di riversamento presentata al Municipio incompetente a favore del Municipio di appartenenza dell’occupazione con attestazione dell’impegno del Municipio incompetente a riversare le somme in favore dell’avente diritto.

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Come posso dimostrare di aver già pagato quanto mi viene contestato?

Se è stato riscontrato un disallineamento delle date di perfezionamento della notificazione tra mittente e destinatario, è necessario produrre copia della ricevuta del pagamento effettuato.

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Come posso dimostrare che il verbale mi è stato notificato oltre i 90 giorni dall’infrazione?

E’ necessario, affinché decada l’obbligo di pagamento, dimostrare che sussiste una differenza di oltre 90 giorni intercorsa tra:

  • la data dell’infrazione e la data di consegna all'Ufficio Postale, in caso di notifica postale;

  • la data dell’infrazione e la data di notifica all'indirizzo o di tentativo (data di lasciato avviso), in caso di notifica manuale.

Il Codice della Strada all'art. 201 prevede che la notificazione del verbale debba avvenire entro 90 giorni dall'infrazione. Se il verbale è notificato oltre i 90 giorni, l’obbligazione di pagare si estingue e di conseguenza la sanzione pecuniaria non è dovuta (art. 14 della Legge n. 689/81).

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Mi è stata contestata una violazione ma il veicolo non era più in mio possesso quando è stata commessa l’infrazione, cosa posso fare?

Se il proprietario (persona fisica o giuridica) del veicolo (o usufruttuario, acquirente con patto di riservato dominio o utilizzatore a titolo di locazione finanziaria), al momento della contestazione della violazione non era, in modo oggettivo e dimostrabile, in possesso del bene, è possibile procedere all'annullamento in autotutela della cartella di pagamento.

Per dimostrare che il possesso è venuto meno in data antecedente alla violazione, si deve presentare uno dei seguenti documenti:

In caso di compravendita persona fisica/giuridica:

  • Atto notarile di compravendita;

  • Certificato di compravendita effettuato presso uno sportello telematico dell’automobilista;

  • Atto notorio di compravendita vidimato e firmato da un Funzionario Delegato.

In caso di locazione o possesso per altro titolo:

  • Comunicazione di avvenuta richiesta di reintestazione del verbale per locazione/usufrutto/acquisto con patto di riservato dominio con le modalità riportate sul sito di Roma capitale 

  • Contratto di locazione.

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Ho subito il furto del veicolo e mi viene contestata una violazione. Come posso dimostrare di essere estraneo all’accaduto?

Per dimostrare che il possesso è venuto meno in data antecedente alla violazione, si deve presentare uno dei seguenti documenti secondo le seguenti condizioni

FURTO

  • Denuncia di furto presso un’Autorità di polizia giudiziaria;

  • Perdita di possesso o riappropriazione;

  • Sentenza di un Giudice per perdita di possesso.

APPROPRIAZIONE INDEBITA

  • Denuncia di appropriazione indebita presso un’Autorità di polizia giudiziaria;

  • Sentenza di un Giudice per perdita di possesso.

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Ho ricevuto una contestazione di notifica ma il numero di targa non è corretto, cosa posso fare?

Per dimostrare la propria estraneità rispetto alla contestazione notificata, è necessario chiedere di

visionare la scansione verbale originale redatto dall'agente accertatore.

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I dati presenti nella contestazione che mi è stata notificata non sono corretti, cosa posso fare?

Se si ritiene che ci sia un errore materiale di composizione del verbale, è possibile chiedere di visionare la scansione verbale originale redatta dall'agente accertatore e produrre documentazione atta a provare la correttezza dei dati forniti al partner istituzionale (richiesta permessi ztl, residenti invalidi concessioni art. 126 bis C.d.S.)

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Quali sono i termini per richiedere l’annullamento della cartella di pagamento?

E’ possibile chiedere l’annullamento in autotutela della cartella di pagamento, quando è già stato proposto un tempestivo ricorso al verbale:

  • al Prefetto, entro 60 giorni dalla contestazione immediata ovvero dalla notifica del verbale di accertamento;
  • al Giudice di Pace, entro 30 giorni dalla contestazione immediata ovvero dalla notifica del verbale di accertamento.

Se il termine per proporre ricorso cade in un giorno festivo, la scadenza è prorogata al primo giorno seguente non festivo.

E’sufficiente presentare un documento che attesti l’effettivo e tempestivo ricorso avverso il verbale, al Prefetto o al Giudice di Pace (ricevuta rilasciata dall'Ufficio o ricevuta della raccomandata).

Per velocizzare i tempi amministrativi, qualora ne fosse in possesso, è possibile presentare direttamente la sentenza del Giudice di Pace, o l’Ordinanza del Prefetto presso gli sportelli di Æqua Roma 

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Quali errori del verbale posso contestare e come posso dimostrarli?

  • errore del “partner istituzionale”
    Per dimostrare l’errore riportato sul verbale è necessario chiedere di visionare la scansione del verbale originale redatto dall'agente accertatore e produrre documentazione atta a provare l’errore nell'atto
     

  • errore dell’addetto all'accertamento della violazione
    Per dimostrare l’errore riportato sul verbale, è necessario chiedere di visionare la scansione del verbale originale redatto dall'agente accertatore e presentare documentazione atta a provare la sussistenza dell’errore.
     

  • errore tecnico o informatico
    Per dimostrare l’errore riportato sul verbale, è necessario produrre documentazione idonea a provare l’esistenza dell’errore, evidenziando l’importo annotato sul verbale ricevuto o, in caso di duplicazione (anche per estromissione errata dal flusso PEC), l’effettivo ricevimento e pagamento, in maniera satisfattiva, con inerenza al verbale di importo inferiore oggetto di recapito.
     

  • errata intestazione della cartella di pagamento, per omonimia o soggetto diverso dall'intestatario del verbale
    E’necessario presentare prova documentale a dimostrazione dell’errore di omonimia o di estraneità.
     

  • errata iscrizione per pagamento congruo della sanzione amministrativa
    In caso di pagamento dell’intero o parziale importo della sanzione del verbale, è sufficiente presentare la documentazione dell’avvenuto pagamento nei termini di legge.
     

  • prescrizione (ART. 28 L.689/1981)
    Per dimostrare l’avvenuta prescrizione dei termini di notifica della cartella, è sufficiente chiedere di visionare la scansione della notifica del verbale originario, per rilevare la data di notificazione dello stesso.
     

  • morte del trasgressore (ART. 7 L. 689/1981)
    L’erede del trasgressore (de cuius) deve dichiarare il decesso del trasgressore

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Call Center: 06-57131800

Numero Verde (gratuito solo da rete fissa italiana) 800 894 388

  • lunedì - mercoledì e venerdì:  
    dalle ore 09.00 alle ore 14.00 

Le istanze possono essere inviate all'indirizzo contravvenzioni@pec.aequaroma.it
Il sistema accetta sia mittenti di posta elettronica certificata che tradizionale

Puoi prenotare un appuntamento presso i ns Uffici di Via Ostiense 131/T

Puoi visualizzare e consultare tutte le contravvenzioni e gli atti ad esse correlate (notifiche, eventuali rilevamenti fotografici se previsti, pagamenti, etc.) gratuitamente e senza dover presentare un'istanza di accesso agli atti, accedendo al Portale di Roma Capitale - Servizio Roma Multe

Per effettuare la prenotazione è necessario inserire i seguenti dati:Numero atto - Lettera V più il numero del verbale (es: V123456789)Codice fiscale - Codice Fiscale dell'intestatario del verbale

Si ricorda che il servizio Contravvenzioni riceve SOLO su appuntamentoPer assistenza sulla prenotazione puoi contattare il numero 060606.

È attivo in forma sperimentale il servizio di “Sportello Virtuale”, una vera e propria videoconferenza direttamente da casa con un operatore on line.

Il servizio è fruibile solo prenotando un appuntamento:

Leggere le informazioni contenute sul nostro sito prima di scrivere per prenotare.