AMPLIAMENTO DEL NUCLEO FAMILIARE
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Documentazione di base necessaria per presentare un'istanza di ampliamento
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Mio figlio può rientrare nel nucleo familiare?
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Mio marito/moglie aveva la residenza presso altro alloggio. Può rientrare nel nucleo?
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E se siamo conviventi?
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Possono entrare nel nucleo anche i miei genitori?
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Possono entrare nel nucleo anche soggetti diversi?
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I soggetti entrati nel nucleo sono tutti a mio carico. Posso chiedere una riduzione del canone?
SUBENTRO/VOLTURA
CAMBIO CONSENSUALE
ASSISTENZA
REVISIONE CANONE DI LOCAZIONE
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Documentazione di base necessaria per presentare un'istanza di revisione del canone
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Quando posso richiedere la revisione del canone?
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Come posso dimostrare che ho diritto a una riduzione del canone?
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A partire da quando posso usufruire della riduzione?
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Il mio reddito è aumentato nell'ultimo anno. Devo comunicarlo comunque?
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Mi hanno riconosciuto un'invalidità: da quando posso usufruire della riduzione del canone?
CASISTICHE PARTICOLARI
Documentazione di base necessaria per presentare un'istanza di ampliamento
Modulo d’istanza ricevuto unitamente all'atto di accertamento, debitamente compilato e firmato. Il modulo è anche scaricabile dal sito www.aequaroma.it Documento d’identità dell’intestatario dell’atto in corso di validità. Se l’istanza viene presentata da persona diversa dall’intestatario dell’atto, delega, documento d’identità in corso di validità del delegante e del delegato.
Mio figlio può rientrare nel nucleo familiare?
I figli nati/adottati/affidati entrano automaticamente nel nucleo, se sussistono tutte le condizioni di titolarità. Possono fare ingresso/rientro nel nucleo: i figli nati/adottati/affidati dell’assegnatario; il coniuge/parte dell’unione civile/convivente di fatto dell’assegnatario; il coniuge/parte dell’unione civile/convivente di fatto del figlio dell’assegnatario i figli dei figli dell’assegnatario (=nipoti dell'assegnatario). Nei casi 1) e 2) sarà la verifica del mantenimento dei requisiti reddituali e patrimoniali a determinare l’effettivo ampliamento (sulla base del dettato dell’art. 12, comma 4, lettera e) della L.R.L. n.12/1999, come modificato dalla L.R.L. n.12 del 10 agosto 2016, all’art. 27, comma 1, lettera b), numero 5).
Mio marito/moglie aveva la residenza presso altro alloggio. Può rientrare nel nucleo?
Occorre distinguere i casi di ricongiungimento in base alle circostanze originarie: scioglimento formale del vincolo (con procedimenti giudiziali o amministrativi) scioglimento per cause non riconducibili a procedimenti formali (coniuge che deve allontanarsi da casa per prestare assistenza al proprio genitore)
E se siamo conviventi?
Il convivente di fatto può entrare nel nucleo e portare con sé figli e nipoti. Il soggetto deve tuttavia esibire idonea attestazione della convivenza:
- contratto di convivenza stipulato davanti al notaio/avvocato e da questi trasmesso all'ufficio anagrafico entro 10gg;
- stato di famiglia, rilasciato dall'ufficio anagrafico del Municipio di appartenenza (o presso il comune di residenza, se fuori dai confini territoriali) a seguito di dichiarazione autocertificata.
La convivenza di fatto deve risultare effettiva al momento della presentazione dell’istanza. Dunque non deve risultare:
- il cambio di residenza operato da uno dei conviventi (fattispecie che comporta lo scioglimento d’ufficio della convivenza);
- la cancellazione della convivenza di fatto, effettuata presso l’ufficio anagrafico.
Possono entrare nel nucleo anche i miei genitori?
In base ad un’interpretazione estensiva dell’art. 12 della L.R. n.12/1999, il Dipartimento Patrimonio autorizza anche l’ingresso o il rientro dei genitori dell’assegnatario.
Possono entrare nel nucleo anche soggetti diversi?
Possono rientrare nel nucleo anche soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 11 comma 5 L.R. n.12/1999, previa presentazione di una attestazione idonea a motivare il caso eccezionale (ad es., una sentenza del giudice che disponga la convivenza).
I soggetti entrati nel nucleo sono tutti a mio carico. Posso chiedere una riduzione del canone?
L’assegnatario, in caso di incremento del nucleo a seguito di ingresso/rientro figlio a carico, può fare richiesta contestuale di riduzione del canone.
Documentazione di base necessaria per presentare un'istanza di subentro/voltura
- Modulo di istanza di subentro/voltura, debitamente compilato e firmato. Il modulo è anche scaricabile dal sito www.aequaroma.it
- Documento d’identità dell’intestatario in corso di validità.
- Se l’istanza viene presentata da persona diversa dall'intestatario, delega + documento d’identità in corso di validità del delegante e del delegato
Chi può subentrare all'intestatario?
Tutti i soggetti che, alla data dell’istanza, risultino censiti come componenti nel nucleo familiare assegnatario (l’operatore deve controllare che vi sia coerenza rispetto alla puntuale presentazione delle autocertificazioni anagrafico reddituali biennali).
Il subentro/voltura può avere luogo per le seguenti motivazioni:
- decesso dell’assegnatario;
- rinuncia dell’assegnatario all'alloggio a favore del familiare convivente/cointestatario;
- separazione/divorzio/scioglimento dell’unioni civile/cessazione della convivenza. In caso di cessazione della convivenza deve risultare il cambio di residenza dell’intestatario che ha rinunciato all'alloggio in favore dell’ex convivente.
Vorrei rinunciare all'alloggio a favore di mio figlio. Come posso fare?
La rinuncia dell'assegnatario è circoscritta, solo al proprio diritto all'assegnazione come titolare del provvedimento, per cui l’utente non può scegliere chi sarà il soggetto che subentrerà o chiederà la voltura.
I soggetti che possono richiedere la voltura sono unicamente i componenti del nucleo familiare assegnatario, nell'ordine di priorità indicato dalla legge (art. 11, L.R.L. 12/1999).
In primo luogo, l’assegnatario rinunciatario deve attestare all'Amministrazione l’avvenuto evento (=la propria rinuncia ad abitare nell'alloggio), pertanto deve sottoscrivere:
- una dichiarazione di rinuncia all'alloggio resa davanti al notaio
oppure
- una dichiarazione di rinuncia sostitutiva con firma autenticata presso l’ufficio competente “atti notori” di un qualsiasi municipio capitolino.
Posso presentare domanda di voltura anche se non sono il primo soggetto avente diritto
Dal momento che l’ordine di priorità nel subentro è tassativamente specificato dalla normativa (art.11, comma 5 della L.R.L. n.12/1999), il soggetto avente priorità al subentro dovrebbe preventivamente rinunciare a chiedere la voltura – con le modalità descritte nel paragrafo precedente – attribuendo così al componente successivo il diritto a richiedere il subentro.
Documentazione di base necessaria per presentare un'istanza di cambio consensuale
- Modulo di istanza di cambio consensuale, debitamente compilato e firmato da entrambi gli intestatari dei due alloggi.
- Documento d’identità degli intestatari in corso di validità.
- Se l’istanza viene presentata da persona diversa dall'intestatario, delega + documento d’identità in corso di validità del delegante e del delegato
Chi può richiedere lo scambio dell'alloggio?
Possono chiedere il cambio consensuale gli intestatari regolarmente assegnatari degli alloggi di Roma Capitale. Nell'istanza deve essere specificata la motivazione del cambio, ed allegata idonea documentazione.
Le esigenze di cambio alloggio normativamente previste sono:
- sovraffollamento/sottoaffollamento
- esigenze di salute proprie o di un familiare, o di cure frequenti presso strutture site a distanza rispetto all’attuale residenza
- esigenza di avvicinamento al posto di lavoro, proprio o di un familiare
Vorrei cambiare il mio alloggio con quello di un utente Ater. E' possibile?
L’utente di Roma Capitale deve pagare il bollettino di € 154,94 al Dip. Patrimonio, mentre l’utente ATER dovrà disporre il pagamento a favore del proprio Ente di appartenenza.
Vorrei cambiare il mio alloggio, ma non ho trovato nessuno con cui fare cambio. come posso fare?
Le istanze di cambio alloggio individuale devono essere presentate necessariamente al:
- Dipartimento Patrimonio e Politiche Abitative - Ufficio assegnazione alloggi e mobilità alloggi - gestione amministrativa - Piazza Giovanni da Verrazzano n. 7, nei giorni e orari previsti.
Documentazione di base necessaria per presentare un'istanza di assistenza presso alloggio ERP
- Modulo di istanza di assistenza (casistiche previste: badante comunitaria; badante extracomunitaria; familiare con contratto di lavoro; familiare senza contratto) debitamente compilato e firmato dall'intestatario e dall'assistente. Il modulo è anche scaricabile dal sito www.aequaroma.it
- Documento d’identità dell’intestatario e dell’assistente in corso di validità
- Se l’istanza viene presentata da persona diversa dall'intestatario, delega + documento d’identità in corso di validità del delegante e del delegato
Chi posso ospitare nel mio alloggio?
I soggetti che possono essere ospitati (anche di notte) nell'alloggio ERP sono esclusivamente persone (familiari o lavoratori a contratto) che forniscono assistenza (medica o, più in generale, di supporto e cura) all'intestatario dell’alloggio.
- Badante a contratto, comunitario o extracomunitario
- Familiare con congedo ex L. 53/2000
- Familiare senza congedo ex L. 53/2000
Chi mi assiste può prendere la residenza nel mio alloggio?
Solo i badanti a contratto e i familiari che hanno usufruito di un congedo ex L. 53/2000 possono prendere la residenza nell'alloggio ERP, e solo per un periodo limitato a quello dell’assistenza prestata.
In caso di familiare senza congedo (ad es.: un nipote che si è stabilito presso l’alloggio del nonno per assisterlo) è possibile accordare il rinnovo per ulteriori due anni, ma senza la possibilità di stabilire la residenza.
Se il familiare ha già stabilito la residenza nell'alloggio, è necessario che questa venga cancellata e fissata altrove, pena la decadenza del diritto dell’assegnatario per cessione parziale di immobile. In caso di impossibilità a spostare la residenza, il familiare può presentare istanza di ampliamento del nucleo familiare, producendo adeguata documentazione.
Documentazione di base necessaria per presentare un'istanza di revisione del canone
- Modulo di istanza di revisione del canone, debitamente compilato e firmato;
- Documento d’identità dell’intestatario in corso di validità;
- Se l’istanza viene presentata da persona diversa dall'intestatario, delega + documento d’identità in corso di validità del delegante e del delegato.
Quando posso richiedere la revisione del canone?
Gli intestatari di alloggio ERP possono richiedere la revisione del canone in qualsiasi momento dell’anno.
Come posso dimostrare che ho diritto a una riduzione del canone?
Gli intestatari che vogliono chiedere una riduzione del canone devono presentare i dati reddituali dell’ultimo anno disponibile, debitamente certificati presso l’Agenzia delle Entrate (possono anche essere autocertificati). Devono inoltre essere sempre dichiarati anche i redditi assimilati a redditi da lavoro non presenti nella dichiarazione presentata all'Agenzia delle Entrate ma comunque percepiti (es. alimenti del coniuge separato/divorziato, assegni sociali, pensione o assegno di invalidità).
A differenza di quanto sopra previsto, il contributo di accompagnamento non deve essere oggetto di autocertificazione dei redditi.
Le dichiarazioni presentate al momento devono essere confrontate con i dati dell’Agenzia dell’Entrate e gli utenti sono chiamati a rispondere, con attestazioni idonee, di ogni eventuale discordanza.
Si ricorda che la mancata produzione della certificazione i redditi e patrimonio può determinare l’applicazione d’ufficio della fascia massima di canone – fascia G. (art. 50, comma 2quater della Legge 27/2006).
A partire da quando posso usufruire della riduzione?
La ricollocazione in fascia (e relativo bollettino) decorre a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello in cui si è verificato il decremento del reddito convenzionale, (art. 50, comma 2quinques della Legge 27/2006) – se accertato d’ufficio, mentre, ove richiesto dall'utente, dal 1° gennaio dell’anno dell’istanza.
La riduzione del canone è attiva a partire dal primo bollettino utile nei casi accertati di:
- disoccupazione;
- sospensione;
- decesso dell’assegnatario percettore di reddito.
Il mio reddito è aumentato nell'ultimo anno. Devo comunicarlo comunque?
Gli assegnatari hanno l’obbligo di comunicare in qualsiasi momento l’aumentata capacità reddituale, e comunque di dare sempre riscontro veritiero e corretto a tutte le richieste di Æqua Roma formulate nel corso delle attività periodiche di accertamento d’ufficio.
Si ricorda che la mancata produzione della certificazione i redditi e patrimonio può determinare l’applicazione d’ufficio della fascia massima di canone – fascia G. (art. 50, comma 2quater della Legge 27/2006).
Mi hanno riconosciuto un'invalidità: da quando posso usufruire della riduzione del canone?
Il nuovo canone è applicabile a partire dal mese successivo a quello in cui la certificazione viene presentata/trasmessa a Æqua Roma. Al tal fine deve essere considerata, quale riferimento utile:
- in caso di trasmissione a sportello: la data di protocollazione;
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in caso di invio per posta: la data di invio riportata sulla busta;
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in caso di trasmissione da parte del Dipartimento Patrimonio e Politiche Abitative: la data di consegna all'Ufficio Protocollo di Æqua Roma.
La certificazione che può essere accolta ai fini dell’istruttoria e del conseguente ricalcolo del canone è esclusivamente:
- modello standard A/san, recante l’esplicita indicazione della percentuale di invalidità;
- sentenza del tribunale passata in giudicato che riconosca il grado di invalidità.
Occorre verificare che il modello A/san rechi nel bordo laterale destro l’indicazione della effettiva formalizzazione da parte dell’Ente. In caso contrario, la certificazione non ha valore ai fini dell’istruttoria.
Sono un utente ERP e devo trasferirmi temporaneamente da mio genitore/figlio per motivi giustificati. Posso cambiare residenza senza perdere il mio alloggio?
Gli utenti che devono cambiare residenza e dunque lasciare l’alloggio momentaneamente, devono sempre presentare un’istanza, segnalando i motivi documentati e purché l’alloggio non rimanga incustodito (deve sempre rimanere un componente del nucleo familiare regolarmente censito).